Le persone addette alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di alimenti devono essere in possesso di adeguate conoscenze in materia di igiene degli alimenti; a tal fine sono tenute a frequentare appositi corsi di formazione prima di iniziare qualsiasi attività lavorativa, come stabilito dalla Legge Regionale 11/2003 e s.m.i.. Tali corsi devono essere periodicamente rinnovati (corso di aggiornamento della formazione).
Al termine di ciascun corso, dopo il superamento di una prova scritta, verrà rilasciato l’attestato di formazione, che sostituisce in Emilia-Romagna il libretto di idoneità sanitaria, abolito a seguito dell’approvazione della sopra citata Legge Regionale.
Il conseguimento dell’attestato di formazione è un requisito necessario per i lavoratori del settore alimentare che svolgono mansioni con “livello di rischio 2” o “livello di rischio 1”, come indicato nella Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 311 del 4.03.2019.
Sono esonerati dall’obbligo di formazione i lavoratori che svolgono mansioni che rientrano nel “livello di rischio 0”.
Sono altresì esonerati dall’obbligo formativo i lavoratori in possesso dei seguenti titoli di studio che consentono di ritenere soddisfatto permanentemente il requisito del possesso dell’attestato di formazione:
Diploma:- Scuola alberghiera (5 anni).
- Perito agrario e agrotecnico.
- Perito industriale ad indirizzo tecnologico alimentare.
- Medicina e Chirurgia.
- Scienze Biologiche (o titolo equipollente).
- Farmacia.
- Medicina Veterinaria.
- Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (o titolo equipollente).
- Assistente Sanitario (o titolo equipollente).
- Infermieristica (o titolo equipollente).
- Scienze e Tecnologia alimentare (o titolo equipollente).
- Dietistica (o titolo equipollente).
- Agraria (o titolo equipollente).
- Scienza e Tecnologia delle produzioni animali (o titolo equipollente).
Altri titoli di studio saranno valutati dal Dipartimento di Sanità Pubblica come utili a soddisfare il requisito della formazione, qualora risulti, da documentazione ufficiale del percorso formativo, il superamento di almeno un esame in discipline attinenti i rischi collegati al consumo di alimenti. In tali casi il Dipartimento di Sanità Pubblica rilascia una dichiarazione attestante il possesso permanente dei requisiti di formazione alimentarista che esonera dall’obbligo del percorso formativo.
CLASSIFICAZIONE DELLE MANSIONI A RISCHIO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE TENUTO ALLA FREQUENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE E DURATA DI VALIDITA’ DEGLI STESSI
Livello di rischio 2 (attestato con validità di 3 anni)
Cuochi (ristorazione collettiva, scolastica, aziendale, centri di produzione pasti, ristoranti e affini, rosticcerie); Pasticceri; Gelatai (produzione); Addetti alle gastronomie (produzione e vendita); Addetti alla produzione di pasta fresca; Addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi, esclusi addetti alla stagionatura e mungitori; Addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita (con laboratorio cibi pronti) delle carni, del pesce e dei molluschi; Addetti alla produzione di ovoprodotti (escluso imballaggio).
Livello di rischio 1 (attestato con validità di 5 anni)
Baristi (ad esclusione della sola somministrazione di bevande); Fornai e addetti alla produzione di pizze, piadine e analoghi; Addetti alla vendita di alimenti sfusi e deperibili esclusi ortofrutticoli; Addetti alla lavorazione di ortofrutticoli quarta gamma; Personale addetto alla somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture scolastiche e socio-assistenziali.
Se la mansione dell’alimentarista rientra fra quelle con “livello di rischio 2” l’aggiornamento dev’essere effettuato ogni 3 anni; se invece la mansione dell’alimentarista rientra fra quelle con “livello di rischio 1” l’aggiornamento dev’essere effettuato ogni 5 anni.
Livello di rischio 0 (esclusione dall’obbligo di formazione)
Baristi (sola somministrazione bevande); Camerieri; Lavapiatti; Addetti all’industria conserviera; Addetti alla produzione delle paste alimentari secche; Trasportatori/magazzinieri; Addetti alla lavorazione e vendita prodotti ortofrutticoli, spezie, prodotti erboristici; Addetti alla produzione e lavorazione del vino e delle bevande; Addetti ai distributori automatici di alimenti e bevande; Tabaccai e farmacisti; Promoter; Addetti alle pulizie in strutture alberghiere e collettive; Personale sanitario o di assistenza in strutture sanitarie; Personale docente nelle strutture scolastiche; Addetti alle produzioni alimentari a rischio microbiologico nullo o con ciclo tecnologico che garantisce basso o nullo apporto microbico sul prodotto finale (torrefazione caffè, tostatura frutta secca, oleifici, produzione miele, produzione caramelle e affini, lavorazione e confezionamento funghi freschi e secchi, etc.); Addetti all’imballaggio delle uova; Addetti ad altre lavorazioni non comprese nei livelli di rischio 1 e 2.